Statuto/Statute

Statuto Sociale

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE
L’associazione senza scopo di lucro fondata a Venezia il 10 marzo 1999 e già denominata “Associazione Italiana di Studi sulle Letterature in Inglese” (A.I.S.L.I.), dalla data del 18 maggio 2010 viene rinominata “Associazione Italiana di Studi sulle Culture e Letterature di lingua Inglese” (AISCLI), di seguito definita come “Associazione”.

ARTICOLO 2 – SEDE
L’associazione ha sede in Venezia. L’associazione potrà dotarsi di altre sedi al fine di perseguire le finalità statutarie.

ARTICOLO 3 – DURATA
L’Associazione si costituisce a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4 – SCOPI E FINALITA’
L’Associazione intende promuovere l’interesse per gli studi culturali e letterari applicati al mondo postcoloniale di lingua inglese. Si propone di svolgere un ruolo critico e informativo a livello locale, nazionale e internazionale. Si prefigge un’attività di promozione e di ricerca che contribuisca alla conoscenza e valorizzazione delle letterature e culture anglofone.
L’Associazione si propone di:
– sviluppare collegamenti internazionali europei ed extraeuropei;
– sviluppare collegamenti con Enti, Istituzioni e Università;
– promuovere la comunicazione tra autori, critici, intellettuali, artisti e studiosi;
– incoraggiare la ricerca e organizzare seminari su temi concernenti gli studi postcoloniali e su tutte quelle discipline (linguistiche e non) che si ritenessero utili per l’analisi e la conoscenza del mondo di lingua inglese;
– attivare e mantenere una rete di informazione utile ai soci su questioni didattiche, culturali e organizzative, attraverso un sito web e una corrente di informazioni diffuse per via telematica;
– promuovere attività editoriali relative a studi critici, traduzioni, cura di testi in ambito nazionale e internazionale;
– creare e favorire collegamenti con la scuola mediante lezioni, seminari e scambi di conoscenze e informazioni;
– valorizzare l’impatto didattico delle letterature in inglese e degli studi culturali con riferimento all’insegnamento universitario e postlaurea.

PATRIMONIO

ARTICOLO 5 – ENTRATE
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
– dalle quote annuali dei soci determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
– da eventuali contributi, donazioni, lasciti testamentari, oblazioni da parte di privati, imprese, associazioni o enti pubblici o privati e stranieri ed altri organismi e istituzioni impegnati in attività affini a quelli associative;
– da eventuali proventi derivanti dallo svolgimento delle attività associative.

ARTICOLO 6 – AVANZI DI GESTIONE
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio al netto delle spese di funzionamento sostenute sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a scopi di pubblica utilità, a seconda della decisione del Consiglio Direttivo. Poiché l’Associazione non ha scopo di lucro, gli eventuali avanzi di gestione non potranno essere distribuiti tra i soci. Le somme versate per quota di iscrizione e a qualsiasi altri titolo, non sono rimborsabili in nessun caso all’associato che receda o venga escluso dall’associazione.

ARTICOLO 7
Le rendite e le risorse dell’Associazione saranno impiegate per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività dell’Associazione medesima.

SOCI

ARTICOLO 8 – SOCI
Sono soci dell’Associazione i soci fondatori o persone fisiche o giuridiche o organismi, anche internazionali, ammessi come soci dal Consiglio Direttivo.
Possono di conseguenza far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che sono interessate allo scopo dell’Associazione stessa. Il numero dei soci è illimitato.
Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota annuale il cui importo è determinato dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9 – RECESSO ED ESCLUSIONE DELL’ASSOCIATO
L’associato che intenda recedere dall’Associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
I soci sono esclusi dall’Associazione quando:
– non ottemperano alle disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti o alle decisioni dell’Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo;
– si rendono morosi nel pagamento della quota annuale;
– compiono attività in contrasto con i principi e le finalità stabilite dallo Statuto e con quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e/o dall’Assemblea.

ARTICOLO 10 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
a – l’Assemblea degli associati;
b – il Consiglio Direttivo;
c – il Presidente.
Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.

ARTICOLO 11 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L’Assemblea è costituita dai soci fondatori e da quelli successivamente ammessi (soci ordinari).
E’ convocata dal Presidente su iniziativa propria o del Consiglio Direttivo – tramite comunicazione del Presidente – oppure su richiesta di un terzo degli associati in regola con la quota d’iscrizione, e comunque almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio precedente.
La convocazione è effettuata con avviso via e-mail almeno dieci giorni prima ove sono indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione, nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno. L’assemblea, presieduta dal Presidente o in sua assenza dal vicepresidente, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
La convocazione dell’assemblea, nonché le votazioni dei singoli punti all’ordine del giorno, potranno essere effettuate anche via e-mail. In tal caso a ciascun associato verrà comunicato l’ordine del giorno, il termine entro il quale chiedere eventuali chiarimenti e il termine entro il quale manifestare il proprio voto. L’avviso di convocazione dovrà pervenire ai singoli associati almeno dieci giorni prima del termine per la votazione. Il Presidente provvederà successivamente ad inviare a tutti gli associati comunicazione delle delibere adottate da intendersi valide qualora vi abbiano partecipato, via mail, almeno la metà degli associati e la maggioranza degli stessi abbia espresso voto favorevole.
Ciascun associato dovrà comunicare al Presidente il proprio indirizzo mail presso il quale ricevere e spedire le comunicazioni sopraindicate, assumendosi ogni responsabilità conseguente all’omessa indicazione di eventuali cambi di indirizzo.
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
a) elegge tra gli associati i componenti del Consiglio Direttivo;
b) approva i bilanci consuntivi e preventivi;
c) decide sui ricorsi avverso le decisioni del Consiglio Direttivo in materia di ammissione di nuovi soci;
d) delibera le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione.
Hanno diritto di partecipare all’assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto a un voto. Il voto potrà essere espresso anche per via telematica con le modalità sopraindicate. L’esercizio del diritto di voto può essere delegato per iscritto ad altro Socio. Non può essere delegato allo stesso Socio più di un voto.

ARTICOLO 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto da sette consiglieri che durano in carica un triennio e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi. Per ragioni di continuità, può candidarsi per un terzo mandato consecutivo solo chi abbia svolto un triennio come consigliere e un secondo triennio consecutivo come presidente. Gli aspiranti alla carica sono invitati a comunicare la loro candidatura al Presidente entro un mese dalla scadenza del mandato del direttivo uscente.
Il Consiglio Direttivo applica le decisioni dell’Assemblea e dispone dei pieni poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria ai fini della realizzazione degli scopi associativi.
In particolare il Consiglio Direttivo:
– fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari; ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
– decide sugli investimenti patrimoniali;
– approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario ed economico da presentare all’assemblea degli associati;
– elabora i programmi delle attività;
– nomina al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
– determina l’importo della quota associativa annua;
– convoca, tramite comunicazione del Presidente, l’Assemblea degli associati;
– delibera sull’ammissione di nuovi associati e sull’eventuale esclusione;
– delibera sugli indirizzi organizzativi, amministrativi e negoziali necessari per la gestione dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, con un preavviso di almeno tre giorni, con l’indicazione del luogo, dell’ora e degli argomenti da discutere. Può essere convocato anche su richiesta della metà dei componenti.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo può deliberare anche per via telematica. In tal caso a ciascun componente il Consiglio direttivo verrà comunicato per mail l’ordine del giorno, il termine entro il quale chiedere eventuali chiarimenti e il termine entro il quale ciascun componente dovrà manifestare il proprio voto. L’avviso di convocazione dovrà pervenire almeno tre giorni prima. Delle determinazioni raggiunte via mail verrà redatto verbale sottoscritto dal Presidente che sarà inserito nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e inviato per via telematica a tutti gli associati.

ARTICOLO 13 – PRESIDENTE
Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta. Rimane in carica per un triennio ed è eleggibile per un massimo di due mandati consecutivi.
Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
Il Presidente ha la facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione secondo gli indirizzi deliberati dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
Gli atti di straordinaria amministrazione dovranno essere preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile, con voto espresso anche via e-mail. Al Presidente spetta, inoltre, eventualmente a mezzo di un proprio incaricato, di riscuotere le entrate e pagare le spese dell’Associazione, facendone registrare gli importi in contabilità.

BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 14 – ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
Di tutte le entrate e spese dell’Associazione dovrà essere tenuta apposita contabilità ai sensi delle vigenti norme civilistiche e fiscali.
Il Presidente, entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno, dovrà riunire l’assemblea per sottoporre alla sua approvazione il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e il bilancio preventivo per l’esercizio successivo.

ARTICOLO 15 – ARBITRATO E FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia tra i Soci oppure tra un Socio e l’Associazione derivante dallo svolgimento delle attività associative, comprese quelle inerenti la validità e l’interpretazione del presente Statuto, eccettuate solo quelle escluse per legge, sarà rimessa alla decisione di un collegio arbitrale di tre membri, due designati da ciascuna delle parti in lite ed il terzo dai primi due membri entro venti giorni.
Fermo restando quanto sopra previsto, qualora non fosse possibile arrivare ad una composizione pacifica della lite, ogni eventuale procedimento giudiziario relativo alle liti associative sarà di esclusiva competenza del Foro di Venezia.

ARTICOLO 16 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge nazionali e regionali in materia di associazioni senza scopo di lucro.

Roma, 18 gennaio 2013

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